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Benedetto XIV Allatae Sunt e quella mano tesa agli scismatici greci e orientali – 26 luglio 1755

30 gennaio 2023Cooperatores Veritatis Staff

Benedetto XIV: il vero ed autentico “dialogo” ecumenico con le Chiese Orientali – Ai Missionari destinati all’Oriente – nell’enciclica Allatae Sunt del 1755

“Sono queste le cose che giudicammo doversi esporre in questa nostra Enciclica, non solo per chiarire le ragioni su cui si fondano le risposte date al Missionario, che propose le questioni esposte all’inizio, ma anche perché a tutti sia chiara la benevolenza con la quale la Sede Apostolica abbraccia gli Orientali, mentre ordina che si conservino i loro antichi Riti che non si oppongono né alla Religione Cattolica né all’onestà; né chiede agli Scismatici, che tornano all’Unità Cattolica, di abbandonare i loro Riti, ma solo che abiurino le eresie, desiderando fortemente che i loro differenti popoli siano conservati, non distrutti, e che tutti (per dire molte cose con poche parole) siano Cattolici, non Latini.“

POSTIAMO QUI ALCUNI PASSAGGI, il resto lo trovate QUI integralmente, in comodo pdf

4. È così chiaro il senso del decreto che non ha bisogno di alcuna spiegazione, per cui questa Nostra Lettera Enciclica ha lo scopo che questa legge sia conosciuta da tutti, per essere osservata con maggiore diligenza. Giustamente si può dubitare infatti che le questioni proposte dal Missionario di Balsera dipendano dalla ignoranza dei decreti che già molto tempo prima furono emanati. Ma poiché da molti altri e frequenti indizi siamo indotti a ritenere che i Missionari latini mettano ogni cura e impegno in questo: per convertire gli Orientali dallo scisma e dall’errore all’unità e alla Santa Cattolica Religione, tolgono di mezzo il rito orientale o almeno lo indeboliscono e attirano i Cattolici Orientali ad abbracciare il rito latino, non per altra ragione, se non col desiderio di amplificare la Religione e di fare opera buona e gradita a Dio, perciò reputammo consentaneo (poiché ci siamo decisi a scrivere) con questa Nostra Enciclica, di comprendere nella forma più breve tutto ciò che, a parere di questa Sede Apostolica, devono tenere di norma gli Orientali tutte le volte che si convertono alla Religione Cattolica, e quello che si deve osservare coi Cattolici Orientali che sono nei luoghi dove non abitano Latini o i Cattolici Latini quando dimorano con gli Orientali Cattolici.

5. Per certo non si può ignorare quanto abbiano fatto i Romani Pontefici, fin dai primi tempi della Chiesa, per ridurre ad unità gli Orientali, dopo il funesto scisma di Fozio, che al tempo del Sommo Pontefice San Nicola I, allontanato con la forza Sant’Ignazio, patriarca legittimo, occupò la Sede di Costantinopoli. San Leone IX, Nostro predecessore, mandò i suoi ambasciatori a Costantinopoli per eliminare siffatto scisma, che, sopito per circa due secoli, Michele Cerulario aveva rinfocolato; ma i suoi tentativi caddero nel nulla. Successivamente, Urbano II invitò gli Orientali al Concilio di Bari ma ne ricavò poco frutto, quantunque Sant’Anselmo, arcivescovo di Canterbury, abbia messo ogni cura per conciliarli con la Chiesa Romana, ed abbia loro manifestato gli errori in cui si trovavano con la luminosità della propria dottrina.

Nel Concilio di Lione che il beato Gregorio X aveva indetto, l’imperatore Michele Paleologo e i Vescovi greci abbracciarono l’unità della Chiesa Romana; ma poi, cambiato parere, si allontanarono nuovamente da essa. Nel Concilio di Firenze (sotto il Papa Eugenio IV), dove si erano recati Giovanni Paleologo e Giuseppe, patriarca di Costantinopoli, con gli altri Vescovi Orientali, fu stabilita l’Unione e accettata con la firma di ognuno. Nello stesso Concilio le Chiese degli Armeni e dei Giacobiti ritornarono all’obbedienza della Sede Apostolica; poi il Pontefice Eugenio, partito da Firenze per Roma, ricevette anche gli ambasciatori del Re degli Etiopi e ridusse all’obbedienza della Sede Romana i Siri, i Caldei e i Maroniti. Ma poiché, come si legge nel Vangelo di San Matteo, il seme che cade sulla pietra non reca alcun frutto, perché non ha dove mettere le radici: “Questi sono coloro che ricevono con gioia la parola di Dio, ma non hanno in sé radice: per cui quando vengono la tribolazione e la persecuzione a cagione della parola, subito si scandalizzano” (Mt 13,20-21), così appena Marco Arcivescovo di Efeso, come un nuovo Fozio, cercò di distruggere l’Unione e cominciò ad alzare la voce contro di essa, subito il frutto desiderato andò perduto completamente.

6. Inoltre si dimostrerebbe ignorante di storia chi non sapesse che l’unione con gli Orientali fu fatta e confermata in modo che si accettasse il dogma della processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio, così che ammettevano come lecita l’aggiunta della parola Filioque fatta nel Credo, e che il pane fermentato e l’azimo fossero materia dell’Eucaristia. Così abbracciarono il dogma del Purgatorio, della visione beatifica e del Primato del Romano Pontefice; in una sola parola, fu messa ogni cura per eliminare gli errori contrari alla Fede Cattolica, ma mai si fece sì che venisse alcun danno al venerabile Rito orientale. Ma anche chi ignorasse la presente disciplina della Chiesa, sulla quale non si fosse sufficientemente documentato, sappia che i Romani Pontefici, per nulla trattenuti dagl’insuccessi dei tempi passati, sempre pensarono di riportare i Greci all’Unione, come poco sopra abbiamo indicato: sempre insistettero e ancor oggi insistono, così come dalle loro parole e dai loro comportamenti chiaramente si comprende.

7. Nell’undicesimo secolo a Costantinopoli, ad Alessandria e nel Patriarcato Gerosolimitano si trovavano diverse Chiese latine, nelle quali si osservava il Rito latino, così come a Roma non mancavano Chiese greche nelle quali si celebravano i sacri Riti in Rito greco. Michele Cerulario, l’empio instauratore dello scisma, comandò di chiudere le Chiese latine. Invece Leone IX, Pontefice Romano, non restituì pan per focaccia, quantunque lo potesse fare con estrema facilità, e non chiuse a Roma i templi dei Greci, ma volle fossero aperti. Perciò, lamentandosi dell’ingiustizia compiuta contro i Latini, nella sua prima lettera, al cap. 9, così scrive: “Ecco, sotto questo aspetto, la Chiesa Romana quanto è più discreta, moderata e clemente di voi? Infatti, essendoci dentro e fuori Roma molti monasteri e Chiese dei Greci, nessuno di essi è turbato o gli è proibito seguire la tradizione avita o la specifica tradizione: ché anzi è persuaso ed esortato ad osservarle”.

8. All’inizio del secolo decimoterzo, avendo i Latini conquistato Costantinopoli e il Sommo Pontefice Innocenzo III avendo stabilito di istituire in quella città un Patriarca latino a cui obbedissero non solo i Latini, ma anche i Greci, tuttavia non dimenticò di dichiarare pubblicamente che egli non voleva interferire nei Riti greci, a meno che consuetudini da loro accolte costituissero un pericolo per le anime o fossero in contrasto con l’onestà della Chiesa. La decretale di questo Papa, data nel Concilio Lateranense IV, è riportata nel tomo VII della collezione dei Concili di Arduino, nel cap. Licet de Baptismo “Quantunque vogliamo eccitare i Greci ad obbedire e a ritornare alla Sede Apostolica, oggi vogliamo onorarli sostenendo, per quanto possiamo con l’aiuto di Dio, i loro costumi e i loro Riti, non vogliamo tuttavia sostenerli in quello che costituisce pericolo per le anime o deroga all’onestà della Chiesa”. Onorio III, poi, che successe subito a Innocenzo, usò le stesse parole quando scrisse al Re di Cipro che desiderava due Vescovi per alcune popolazioni del suo Regno, uno Latino per i Latini che colà abitavano, e l’altro Greco per i Greci che abitavano nei medesimi territori. Questa lettera di Onorio si legge stampata negli Annali di Rainaldo (Anno di Cristo 1222, n. 5).

9. Di documenti siffatti abbonda il secolo decimoterzo. A questo secolo appartiene la lettera di Innocenzo IV a Daniele, re di Russia, presso Rainaldo (Anno 1247, n. 29), il quale, lodando la speciale devozione del Re alla Chiesa Cattolica, concede che si conservino nel Regno stesso i Riti che non ripugnavano alla Fede della Chiesa Cattolica, così scrivendo: “Perciò, carissimo Figlio in Cristo, propensi alle tue suppliche, ai Vescovi ed agli altri Sacerdoti di Russia, permettiamo che sia lecito ad essi operare secondo il loro uso a fermento e permettiamo, in forza della presente, che possano osservare gli altri loro Riti che non siano contrari alla Fede Cattolica che la Chiesa Romana professa”. Qui viene a proposito la lettera dello stesso Innocenzo IV ad Ottone, Cardinale tuscolano, legato della Santa Sede nell’isola di Cipro, a cui aveva affidato l’incarico di comporre alcune controversie che erano nate tra Latini e Greci, come si apprende dalla sua Costituzione, che comincia “Sub Catholicae” e che nel vecchio Bullario, tomo I, è registrata al numero 14: “Ma poiché alcuni Greci da tempo tornati alla devozione della Sede Apostolica a questa obbediscono con reverenza, conviene che, tollerando, per quanto possiamo con Dio, i costumi e i Riti loro, li conserviamo nell’obbedienza alla Chiesa Romana, senza concessioni ai pericoli delle anime e all’onestà della Chiesa”.

Dopo avere disposto nella stessa lettera ciò che si doveva fare dai Greci, enumerò quello che pensava si dovesse loro permettere. Conclude con queste parole: “Ricordate poi all’Arcivescovo di Nicosia e ai suoi Suffraganei latini di non inquietare e molestare i Greci e nessuno dopo la nostra deliberazione”. Lo stesso Pontefice Innocenzo IV, nominando Lorenzo Minorita suo penitenziere, come delegato apostolico e dandogli piena autorità su tutti i Greci che abitavano nel Regno di Cipro, nei patriarcati Antiocheno e Gerosolimitano e anche sui Giacobiti, Maroniti e Nestoriani, questo soprattutto gli raccomandò: di mettere sotto la sua autorità tutti i Greci, difendendoli da tutte le molestie che potevano essere loro recate dai Latini: “Ti raccomandiamo che proteggendo con l’autorità apostolica i Greci di quelle parti, con qualunque nome vengano chiamati, tu non permetta che siano turbati da molestie o violenze recate dai Latini, facendo chiedere piene scuse e comandando ai Latini stessi che cessino completamente da cose simili”. Queste sono le parole di Innocenzo al predetto Delegato Apostolico che sono riportate da Rainaldo (Anno 1247, n. 30).

10. Alessandro IV, succeduto immediatamente al Pontefice Innocenzo, essendosi accorto che la volontà del suo Predecessore era stata vana e venendo a sapere che le agitazioni tra i Vescovi Greci e Latini esistevano ancora nel Regno di Cipro, comandò ai Vescovi Latini che lasciassero andare gli Ecclesiastici Greci ai loro Sinodi, e dichiarandoli soggetti ai decreti sinodali aggiunse la seguente condizione: “Accogliere e osservare gli Statuti Sinodali che non siano contrari ai Riti Greci della Fede Cattolica e che siano tollerati dalla Chiesa Romana”. Aderendo a tale lodevole esempio, Elia Vescovo di Nicosia nel 1340 nei suoi decreti sinodali inserì questa dichiarazione: “Con questo non intendiamo proibire ai Vescovi greci e ai loro sudditi di seguire i loro Riti, che non siano contrari alla Fede Cattolica, in conformità del patto pubblicato da Alessandro, Romano Pontefice di felice memoria, fra Greci e Latini nel Regno di Cipro, e rispettato”. Tutto questo si può vedere nella collezione di Filippo Labbe (edizione di Venezia, tomo 14, p. 279, e tomo 15, p. 775).

11. Sulla fine del secolo decimoterzo si colloca la citata Unione dei Greci e dei Latini concordata nel Concilio Generale di Lione, sotto il beato Gregorio X, Sommo Pontefice, che mandò a Michele Paleologo la Confessione di Fede e il decreto di Unione confermato dal Concilio e giurato dai Legati Orientali, affinché lo stesso Imperatore e gli altri Vescovi Greci lo sottoscrivessero. Tutto fu fatto dall’Imperatore e dagli Orientali, aggiuntavi però questa condizione che è contenuta nella stessa lettera riportata nella sua Raccolta da Arduino: “Ma chiediamo alla Vostra Grandezza di restare nei nostri Riti, che usavamo prima dello scisma, Riti che non sono contrari alla Fede né contro i Divini Comandamenti” (Arduino, tomo 8, p. 698). Quantunque la risposta di Gregorio Papa a questa lettera degli Orientali sia andata perduta, tuttavia poiché egli reputò abbastanza sicura l’Unione da essi accettata e sottoscritta, da ciò naturalmente si deduce che questa condizione fu da lui accettata e approvata. E in verità Nicolò III, successore di Gregorio, per mezzo dei suoi ambasciatori che mandò a Costantinopoli, con queste parole rivelò fino in fondo il suo animo, come si ha presso Rainaldo nell’anno di Cristo 1278: “Circa gli altri Riti dei Greci, la stessa Chiesa Romana vuole che i Greci, per quel che Dio permette, possano perseverare in quei Riti che abbiano l’approvazione della Sede Apostolica purché con essi non si violi l’integrità della Fede Cattolica, né si deroghi ai sacri statuti dei Canoni”.

12. Per quel che riguarda il secolo decimoquinto, può bastare la sopra citata Unione stabilita nel Concilio di Firenze che, approvata da Papa Eugenio, Giovanni Paleologo sottoscrisse con questa nota: “Purché non si muti alcunché dei nostri Riti”, come si può vedere dalla Raccolta di Arduino (tomo 9, p. 395). Ma non avendo in animo di elencare i singoli provvedimenti che furono presi dai Romani Pontefici nei secoli successivi, ne sottolineeremo alcuni principali dai quali si conosca manifestamente che essi hanno fatto ogni tentativo affinché gli Orientali cancellassero da se stessi gli errori che occupavano i loro animi, ma nel contempo con chiari argomenti i Pontefici avevano manifestato che volevano protetti e difesi i Riti che i loro antenati, prima dello scisma, con l’approvazione della Sede Apostolica, avevano praticato; né mai avevano chiesto agli Orientali che, se volevano essere cattolici, abbracciassero il Rito latino.

13. Nella raccolta di documenti greci, edita a Benevento, si hanno due Costituzioni, di Leone X e di Clemente VII, nelle quali si sgridano violentemente quei Latini che censuravano nei Greci l’osservanza delle norme che nel Concilio di Firenze erano state loro permesse; soprattutto perché celebravano la Messa con pane fermentato, prendevano moglie prima di adire ai Sacri Ordini, e la conservavano dopo aver ricevuto l’ordinazione, e perché davano l’Eucarestia sub utraque specie anche ai bambini. Pio IV nella Costituzione Romanus Pontifex (n. 75, tomo 2, dell’antico Bollario), mentre stabilisce che i Greci abitanti nelle Diocesi dei Latini sono soggetti ai Vescovi Latini, subito aggiunge: “Con questo tuttavia non intendiamo che i Greci siano sottratti al loro Rito Greco o che siano impediti dagli Ordinari locali o da altri in alcun modo”.

14. Gli Annali di Gregorio XIII raccolti da Padre Maffeo e stampati a Roma nel 1742 riportano molte cose che lo stesso Pontefice fece, sia pure con esito poco felice, per convertire alla Fede Cattolica i Copti e gli Armeni. Ma si confanno soprattutto al nostro argomento quelle che si leggono nella Costituzione 63 (nel nuovo Bollario al tomo 4, parte 3), e in altre due, cioè la 157 e la 173 dello stesso Bollario (tomo 4, parte 4) a proposito della fondazione in Roma di tre Collegi istituiti dallo stesso Pontefice per Greci, Maroniti e Armeni, nei quali volle che gli alunni delle dette Nazioni fossero educati in modo che restassero sempre nei loro Riti Orientali. Fu celeberrima l’Unione dei Ruteni con la Sede Apostolica al tempo di Papa Clemente VIII di felice memoria, i cui documenti si leggono negli Annali del Venerabile Cardinale Baronio dove si espone il decreto fatto dagli Arcivescovi e Vescovi Ruteni per realizzare l’Unione, a questa condizione: “Salve e osservate per intero le cerimonie e i riti del culto Divino e dei Santi Sacramenti, secondo la tradizione della Chiesa Orientale, correggendo soltanto quei particolari che potrebbero impedire l’Unione stessa, in modo che si faccia tutto secondo l’antico costume, come fu una volta” (edizione romana dell’anno 1596, tomo VII, p. 682). Ma poco dopo a turbare la pace, si diffuse la voce che nell’Unione erano stati tolti tutti i Riti che i Ruteni avevano usato nella divina salmodia, nel sacrificio della Messa, nell’amministrazione dei Sacramenti e nelle altre sacre cerimonie. Paolo V nel 1615 in una lettera apostolica sotto forma di Breve, che è stampata nella stessa Raccolta di Greci, dichiarò la sua volontà solennemente con queste parole: “Purché non contrastino con la verità e con la dottrina della Fede Cattolica e non escludano la comunione con la Chiesa Romana, non c’è stata né c’è l’intenzione, il pensiero e la volontà nella Chiesa Romana di togliere o far scomparire con la citata Unione (i Riti Orientali): né che ciò si potesse dire od opinare, ché anzi i detti Riti per apostolica benignità ai Vescovi e al Clero Ruteno furono permessi, concessi e dati”.

15. Da qui si può facilmente arguire che le Chiese che in seguito i Romani Pontefici concessero in Roma ai Greci, ai Maroniti, agli Armeni, ai Copti, ai Melchiti, e che tuttora esistono, apertamente fanno le sacre funzioni, ciascuna secondo il proprio Rito. Qui si potrebbe citare opportunamente come Papa Clemente VIII nella sua Costituzione 34 (paragrafo 7 del vecchio Bollario) fissò un Vescovo greco a Roma, affinché amministrasse gli Ordini secondo il Rito greco, per gli Italo-Greci che abitavano le diocesi latine. Successivamente da Clemente XII, nostro immediato Predecessore, con la Costituzione Pastoralis fu aggiunto un altro Vescovo greco, che ha sede nella Diocesi di Bisignano, per ordinare gli Italo-Greci, affinché quelli che abitano lontano da Roma non siano costretti a fare un lungo cammino per ricevere gli Ordini dal Vescovo greco residente a Roma secondo la citata Costituzione di Clemente VIII; nemmeno ai Vescovi Cattolici dei Maroniti, dei Copti e dei Melchiti, che talvolta vengono a Roma, viene negata la facoltà di conferire gli Ordini secondo il proprio Rito alle persone del proprio popolo, purché ne siano idonee. Del pari qui si potrebbe aggiungere che ogni volta in cui sembrò dovesse modificarsi qualcosa nella disciplina degli Orientali o degli Italo-Greci, la Sede Apostolica lo fece precisando subito che nulla doveva toccarsi del Rito Orientale o dichiarando apertamente che si dovevano accettare le cose che si stabilivano per gl’Italo-Greci abitanti fra noi e soggetti alla giurisdizione dei Vescovi Latini, e che in nessun modo esse devono estendersi ai Greci Orientali che, separati da noi da lungo tempo, vivono sotto i loro Vescovi Greci Cattolici.

16. Ciò si apprende da quanto è stato approvato dal Sinodo provinciale dei Ruteni avvenuto nella città di Zamoscia nel 1720, di cui dovemmo occuparci personalmente, come Segretario della Congregazione del Concilio, su mandato di Benedetto XIII di felice memoria. È lecito ritenere che egli assecondasse le proposte dei Padri dello stesso Concilio, dai quali diversi Riti vigenti fra i Greci erano stati temperati o aboliti con propri decreti. Infatti, nel 1724 approvò il predetto Sinodo con una lettera apostolica in forma di Breve, tuttavia con la seguente dichiarazione: “Con la nostra approvazione del Sinodo nulla si pensi siasi derogato alle Costituzioni dei Romani Pontefici nostri predecessori e ai decreti dei Concili i generali, emanati circa i Riti greci che, nonostante questa approvazione, debbono sempre restare in vigore”. La stessa cosa si deduce da molte nostre Costituzioni che sono contenute nel nostro Bollario circa i Riti dei Copti, dei Melchiti, dei Maroniti, dei Ruteni e degli Italo-Greci in genere, e in ispecie, circa i Riti del clero della Chiesa collegiata messinese detta di Santa Maria “de Grafeo”, e infine del Rito Greco da osservare nell’Ordine di San Basilio. Nella Costituzione 87 (cf. stesso Bollario, tomo 1), sui Riti dei Greci Melchiti così si legge: “Sui Riti e i costumi della Chiesa Greca abbiamo decretato che in primis si deve stabilire che a nessuno fu, né è lecito, a qualunque titolo, o colore, o per qualunque autorità o dignità, anche se patriarcale, o episcopale, innovare alcunché o introdurre qualcosa che diminuisca l’integra ed esatta osservanza degli stessi”.

Inoltre, nella precedente Costituzione 57, che comincia Etsi Pastoralis (al § 9, n. 1 che riguarda gli Italo-Greci) si dispone: “Poiché i Riti della Chiesa Orientale, partiti in non piccola parte dai Santi Padri, o trasmessi dai nostri antenati, si sono talmente fissati negli animi dei Greci e degli altri, i Pontefici Romani nostri Predecessori ritennero preferibile e più prudente approvare o permettere tali Riti, che in parte non sono contrari alla Fede Cattolica, né generano pericolo nelle anime, o derogano alla chiarezza della Chiesa, che ricondurli alle norme del cerimoniale romano”. Esi legge: “Inoltre, ciò che in qualunque regione concedemmo agli Italo-Greci (o consentimmo, dichiarammo, prescrivemmo, ordinammo, interdicemmo o proibimmo), o in Oriente fu concesso ai Greci residenti sotto la giurisdizione di propri Vescovi, Arcivescovi o Patriarchi cattolici, o in qualsiasi altra Nazione Cristiana che pratichi Riti approvati o permessi dalla Santa Sede, a qualunque titolo o giuridico, o di consuetudine, o in qualunque altro legittimo modo attribuito, o da Costituzioni Apostoliche, o da decreti di Concili generali o particolari, o delle Congregazioni dei nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa in materia di Riti Greci o di altri Riti Orientali, intendiamo che non sia pregiudicato da alcun patto o che ad esso si porti pregiudizio” (Ivi, § 9, n. 24).

17. Quindi, tralasciate molte altre testimonianze, diremo liberamente che i Pontefici Romani hanno messo ogni assidua cura per sconfiggere le eresie da cui partì lo scisma tra la Chiesa Orientale e Occidentale, e perciò richiesero la detestazione e l’abiura da quegli orientali che domandano di tornare all’unità della Chiesa o da coloro sui quali si deve indagare se veramente appartengono all’unità della Sede Apostolica. Sono due le professioni di fede, la prima delle quali fu prescritta da Gregorio XIII (tomo 2 dell’antico Bollario Romano, n. 33); l’altra fu stabilita da Urbano VIII fra gli Orientali. Ambedue furono stampate dalla tipografia della Congregazione di Propaganda Fide, la prima nel 1623, l’altra nel 1642. Poiché nel 1665 il Patriarca di Antiochia, siriano di Ierapoli, e l’Arcivescovo dei Siri che abitano nella stessa città di Ierapoli, avevano trasmesso a Roma la loro professione di Fede, che era stata data da esaminare a padre Lorenzo de Lauria, conventuale, allora consultore del Santo Officio e poi Cardinale di Santa Romana Chiesa, questi il 28 aprile dello stesso anno produsse per iscritto il suo parere, che fu approvato dalla Congregazione e che si conclude con queste parole: “Va tutto bene, ma c’è da segnalare a chi di dovere, che in seguito curino che sia emessa la professione di Fede prescritta da Urbano VIII di felice memoria per gli Orientali, perché essa contiene l’abiura di molte eresie e altre cose necessarie per quelle zone”.

18. Avendo il nemico, per seminare zizzania, spinto l’animo di taluni a tal punto di malizia da spargere errori nei Messali, nei Breviari e nei Rituali dai quali gli ecclesiastici e gli altri del clero venissero avvelenati, con decisione opportuna e dopo accurato esame i Romani Pontefici curarono la stampa, per i tipi della Congregazione di Propaganda Fide, del Messale Copto e Maronita, e così pure Slavo e simili. Né si deve passare sotto silenzio quanta cura e fatica siano costate nel correggere l’Eucologio greco, che uscì negli ultimi mesi, emendato, dalla Tipografia della stessa Congregazione. L’esame di quest’opera fu iniziato con grande impegno sotto il Papa Urbano VIII e tralasciato dopo non molto tempo; di nuovo fu ripreso recentemente sotto Clemente XII, nostro immediato Predecessore; Dio ottimo massimo Ci diede questa gioia, dopo molte veglie, fatiche e discussioni compiute nel tempo del Nostro Pontificato da Cardinali, Vescovi, Teologi e studiosi di lingue orientali, che accuratamente ricercando, leggendo e rileggendo, valutando tutto ciò che doveva essere letto e consultato, ci hanno dato un’opera di assoluta profondità, realizzata con sistematica accuratezza e scrupolosa cura: un’opera, che guardiamo con ammirazione, nella quale non fosse assolutamente toccato il Rito greco, ma restasse intatto ed integro quantunque nei tempi precedenti tra i nostri teologi non siano mancati quelli che totalmente ignari delle liturgie orientali e dei Riti che vigevano nella Chiesa Orientale prima dello scisma riprovavano tutto quello che era contrario al Rito della Chiesa Occidentale, il solo che conoscevano bene.

Per dirla in una parola, curando il ritorno dei Greci e degli Scismatici Orientali alla Religione Cattolica, massima preoccupazione dei Romani Pontefici fu di estirpare radicalmente dalle coscienze gli errori di Ario, Macedonio, Nestorio, Eutiche e Dioscoro, dei Monoteliti e di altri, nei quali erano sciaguratamente incappati, salvi tuttavia e intatti i Riti e la disciplina che osservavano e professavano prima dello scisma, e ciò che si fonda nelle loro venerande, antiche Liturgie e nei Rituali. I Romani Pontefici non richiesero mai che tornando alla Fede Cattolica dovessero abbandonare il loro Rito e abbracciare quello Latino: ciò avrebbe portato con sé tale devastazione della Chiesa Orientale e dei Riti Greci che non solo non fu mai tentato, ma fu, ed è, totalmente alieno dai propositi di questa Santa Sede.

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